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CANCELLAZIONE SICURA DEI DATI

Un aspetto tecnico: la differenza tra formattazione e cancellazione definitiva dei dati

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C'è qui un aspetto tecnico importante da chiarire: la formattazione non garantisce la cancellazione definitiva dei dati. Tramite specifici strumenti, infatti, è possibile recuperare i dati che erano presenti sul dispositivo prima della formattazione dello stesso. Ugualmente, sovrascrivere una memoria di massa non impedisce di recuperare i dati che vi erano presenti in precedenza.

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Ecco perchè si rende necessaria la cancellazione certificata:

  • perché, tramite l'uso di specifici strumenti, è definitiva;

  • grazie alla certificazione il procedimento di cancellazione è dimostrabile.

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Innanzitutto, va sottolineato che il problema della cancellazione e distruzione sicura dei dati riguarda diversi ambiti disciplinari in rapporto alla tipologia di informazione. Questo aspetto è soggetto alla disciplina del GDPR, che all’articolo 17 prevede che l’interessato possa chiedere al titolare del trattamento dati la cancellazione. Di conseguenza, il titolare (salvo particolari casi) deve provvedere a soddisfare tale richiesta. Ecco quali sono le regole.
 

In primis, è bene ricordare che i dati personali sono soggetti “a scadenza”, infatti, sulla base dell’art. 13, comma 2, lettera a) del Regolamento UE 2016/67, ogni titolare deve indicare un periodo di conservazione degli stessi indicandolo nell’informativa che deve rendere nota agli interessati prima di iniziare il trattamento.

Doveroso citare anche il principio di minimizzazione, in base al quale ogni titolare è tenuto a trattare solamente i dati di cui ha bisogno in maniera limitata (oltre che adeguata e pertinente), vale a dire, solamente per soddisfare la finalità del trattamento previsto.
 

l diritto all’oblio si riferisce alla facoltà di richiedere la rimozione dei propri dati personali, diritto riconosciuto all’individuo nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Questo diritto si innesta nel più ampio contesto del consenso al trattamento dei dati personali: l’assenza di un consenso esplicito impone di procedere con l’eliminazione dei dati relativi all’individuo in questione.

Al di là della sua definizione tecnica, il diritto all’oblio si configura come una manifestazione del diritto alla riservatezza, che si concretizza nella possibilità di far rimuovere informazioni potenzialmente dannose per la reputazione di un soggetto.

Originato negli anni ’70, ben prima dell’avvento di Internet, il diritto all’oblio ha richiesto un adeguamento normativo con l’introduzione del GDPR, soprattutto per rispondere alle esigenze di una società profondamente mutata, dove il web rappresenta il principale vettore informativo. Il legislatore e le autorità per la protezione dei dati personali hanno dunque rafforzato il diritto alla cancellazione dei dati, in risposta alle nuove sfide poste dal contesto digitale.

Nel presente articolo analizziamo la natura del diritto all’oblio, le sue evoluzioni in seguito all’entrata in vigore del GDPR e le disposizioni specifiche contenute nell’articolo 17 del suddetto regolamento.

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